Parte 10 Articolo 69 Legge federale 44. Termine per l'esame della seconda parte delle domande di partecipazione all'asta elettronica. Disposizioni generali e modifiche

Articolo 69. Procedura per l'esame della seconda parte delle domande di partecipazione all'asta elettronica

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  • legge del 28 marzo 2019
  • entrato in vigore il 01/01/2014

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La commissione d'asta esamina la seconda parte delle domande di partecipazione a un'asta elettronica, le informazioni e i documenti elettronici inviati al cliente dall'operatore del sito elettronico ai sensi dell'articolo 68, parte 19, della presente legge federale, in termini di conformità con loro requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta.

Sulla base dei risultati dell'esame della seconda parte delle domande di partecipazione a un'asta elettronica, la commissione d'asta decide sulla conformità o meno di una domanda di partecipazione a tale asta con i requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta all'asta, nei modi e per i motivi previsti dal presente articolo. Per prendere questa decisione, la commissione d'asta prende in considerazione le informazioni sul partecipante a tale asta che ha presentato la presente domanda, contenute nel registro dei partecipanti a tale asta che hanno ricevuto l'accreditamento sulla piattaforma elettronica.

La commissione d'asta esamina la seconda parte delle domande di partecipazione all'asta elettronica, inviate ai sensi dell'articolo 68, parte 19, della presente legge federale, prima di prendere una decisione sulla conformità di cinque di tali domande con i requisiti stabiliti dalla documentazione per tale un'asta. Se meno di dieci partecipanti hanno preso parte a tale asta e meno di cinque domande di partecipazione a tale asta soddisfano i requisiti specificati, la commissione d'asta prende in considerazione la seconda parte delle domande di partecipazione a tale asta presentate da tutti i suoi partecipanti che hanno preso parte dentro. L'esame di queste domande inizia con la domanda di partecipazione a tale asta presentata dal partecipante che ha offerto il prezzo contrattuale più basso e viene effettuata tenendo conto della classificazione di tali domande ai sensi dell'articolo 68, parte 18.

Se, ai sensi della parte 3 del presente articolo, non sono state individuate cinque domande di partecipazione a un'asta elettronica che soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta, su dieci domande di partecipazione ad essa, precedentemente inviate al cliente in base ai risultati della classifica, entro un'ora dal momento in cui riceve la corrispondente notifica da parte del cliente, l'operatore del sito elettronico è tenuto a inviare al cliente tutte le seconde parti di queste applicazioni, classificate ai sensi della parte 18 dell'articolo 68 di questa legge federale, al fine di identificare cinque domande di partecipazione a tale asta che soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo.

Il periodo complessivo per l'esame della seconda parte delle domande di partecipazione all'asta elettronica non può superare i tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del protocollo dell'asta elettronica sulla piattaforma elettronica.

Una domanda di partecipazione ad un'asta elettronica è riconosciuta come non conforme ai requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta nei seguenti casi:

Non è consentito prendere una decisione sulla non conformità della domanda di partecipazione ad un'asta elettronica con i requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta per motivi non previsti nella Parte 6 del presente articolo. Una domanda di partecipazione a un'asta elettronica non può essere riconosciuta come non conforme ai requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta a causa della mancanza di informazioni e documenti elettronici previsti al paragrafo 5 della parte 5 dell'articolo 66 di questa legge federale, come nonché il paragrafo 6 della parte 5 dell'articolo 66 della presente legge federale, ad eccezione del caso di appalto di beni, lavori, servizi per i quali è stabilito il divieto di cui all'articolo 14 della presente legge federale.

I risultati dell'esame delle domande di partecipazione ad un'asta elettronica sono registrati nel protocollo di riepilogo dei risultati di tale asta, firmato da tutti i membri della commissione d'asta che partecipano all'esame di queste domande, e non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di firma del protocollo specificato, sono pubblicati dal cliente sulla piattaforma elettronica e nel sistema informativo unificato. Il protocollo specificato deve contenere informazioni sui numeri di identificazione di cinque domande di partecipazione a tale asta (nel caso in cui venga presa la decisione che cinque domande di partecipazione a tale asta soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta, o in caso di accettazione da parte della commissione d'asta sulla base dell'esame della seconda parte delle domande di partecipazione a tale asta, presentate da tutti i partecipanti a tale asta che vi hanno preso parte, decisioni sulla conformità di più di una domanda di partecipazione partecipazione a tale asta, ma meno di cinque di queste domande con i requisiti stabiliti), che sono classificate ai sensi della parte 18 dell'articolo 68 di questa legge federale e rispetto alle quali è stata presa una decisione sul rispetto dei requisiti stabiliti dalla la documentazione per tale asta, o se, sulla base dell'esame della seconda parte delle domande di partecipazione a tale asta, presentate da tutti i partecipanti che vi hanno preso parte, è stata presa una decisione sul rispetto dei requisiti stabiliti di più più di una domanda di partecipazione a tale asta, ma meno di cinque di queste domande, nonché informazioni sui loro numeri di identificazione, una decisione sulla conformità o non conformità delle domande di partecipazione a tale asta con i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo, con la motivazione di questa decisione e indicando le disposizioni di questa legge federale, che un partecipante a tale asta non rispetta, le disposizioni della documentazione su tale asta, che la domanda di partecipazione ad essa non rispetta rispettare le disposizioni della domanda di partecipazione a tale asta, che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo, informazioni sulla decisione di ciascun membro della commissione d'asta in relazione a ciascuna domanda di partecipazione a tale asta .

Qualsiasi partecipante ad un'asta elettronica, ad eccezione dei partecipanti le cui domande di partecipazione a tale asta hanno ricevuto i primi tre numeri di serie in conformità con il protocollo per la sintesi dei risultati di tale asta, ha il diritto di ritirare una domanda di partecipazione a tale asta inviando una notifica in merito all'operatore del sito elettronico, dal momento dell'inserimento del protocollo specificato in un sistema informativo unificato.

Il vincitore di tale asta viene riconosciuto come partecipante all'asta elettronica che ha offerto il prezzo contrattuale più basso e la cui domanda di partecipazione a tale asta soddisfa i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo.

Nel caso previsto nella parte 23 dell'articolo 68 della presente legge federale, il vincitore dell'asta elettronica è il partecipante che ha offerto il prezzo più alto per il diritto di concludere un contratto e la cui domanda di partecipazione a tale asta soddisfa i requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta.

Entro un'ora dal momento della pubblicazione sulla piattaforma elettronica e nel sistema informativo unificato del protocollo per il riepilogo dei risultati dell'asta elettronica, l'operatore della piattaforma elettronica invia ai partecipanti a tale asta, le cui seconde parti sono state esaminate le domande di partecipazione e in relazione alle quali domande di partecipazione a tale asta è stata presa una decisione sul rispetto o il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta, notifica delle decisioni prese.

Se la commissione d'asta decide che tutte le seconde parti delle domande di partecipazione non soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione per l'asta elettronica, o che solo una seconda parte della domanda di partecipazione soddisfa i requisiti specificati, tale asta è considerato non valido.


1. La commissione d'asta esamina la seconda parte delle domande di partecipazione all'asta elettronica, informazioni e documenti elettronici, inviato al cliente dall'operatore del sito elettronico ai sensi della parte 19 dell'articolo 68 della presente legge federale, in termini di conformità ai requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta.

2. Sulla base dei risultati dell'esame della seconda parte delle domande di partecipazione a un'asta elettronica, la commissione d'asta decide sulla conformità o meno di una domanda di partecipazione a tale asta con i requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta, secondo le modalità e per i motivi previsti dal presente articolo. Per prendere questa decisione, la commissione d'asta prende in considerazione le informazioni sul partecipante a tale asta che ha presentato la presente domanda, contenute nel registro dei partecipanti a tale asta che hanno ricevuto l'accreditamento sulla piattaforma elettronica.

3. La commissione d'asta esamina la seconda parte delle domande di partecipazione all'asta elettronica, inviate ai sensi dell'articolo 68, parte 19, della presente legge federale, prima di prendere una decisione sulla conformità di cinque di tali domande con i requisiti stabiliti dalla documentazione per un'asta del genere. Se meno di dieci partecipanti hanno preso parte a tale asta e meno di cinque domande di partecipazione a tale asta soddisfano i requisiti specificati, la commissione d'asta prende in considerazione la seconda parte delle domande di partecipazione a tale asta presentate da tutti i suoi partecipanti che hanno preso parte dentro. L'esame di queste domande inizia con una domanda di partecipazione a tale asta presentata dal partecipante che ha offerto il prezzo contrattuale più basso e viene effettuata tenendo conto della classificazione di tali domande ai sensi della parte 18 dell'articolo 68 della presente legge federale.

4. Se, ai sensi della parte 3 del presente articolo, non sono state individuate cinque domande di partecipazione ad un'asta elettronica che soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta, su dieci domande di partecipazione alla stessa, precedentemente inviate a il cliente in base ai risultati della classifica, entro un'ora dal momento del ricevimento della corrispondente notifica da parte del cliente, l'operatore del sito elettronico è tenuto a inviare al cliente tutte le seconde parti di queste applicazioni, classificate conformemente alla Parte 18 dell'articolo 68 di questa legge federale, al fine di identificare cinque domande di partecipazione a tale asta che soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo.

5. Il termine complessivo per l'esame della seconda parte delle domande di partecipazione all'asta elettronica non può superare i tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del protocollo dell'asta elettronica sulla piattaforma elettronica.

6. Una domanda di partecipazione ad un'asta elettronica è riconosciuta come non conforme ai requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta nei seguenti casi:

1) mancata fornitura dei documenti e delle informazioni previste parte 11 dell'articolo 24.1, parti 3 e 5 dell'articolo 66 di questa legge federale, non conformità dei documenti e delle informazioni specificati con i requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta, presenza nei documenti specificati di informazioni inesatte sul partecipante a tale asta dalla data e dall'ora del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione a tale asta;

(come modificato dalla legge federale del 31 dicembre 2017 N 504-FZ)

2) inosservanza da parte di un partecipante a tale asta dei requisiti stabiliti ai sensi della Parte 1, Parti 1.1, 2 e 2.1 (se tali requisiti esistono) dell'Articolo 31 della presente Legge federale;

(come modificato dalle leggi federali del 04/06/2014 N 140-FZ, del 29/06/2015 N 210-FZ)

3) previsto da atti normativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge federale.

(Clausola 3 introdotta dalla legge federale del 31 dicembre 2017 N 504-FZ)

7. Non è consentito prendere una decisione sulla non conformità di una domanda di partecipazione ad un'asta elettronica ai requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta per motivi non previsti nella Parte 6 del presente articolo. Una domanda di partecipazione a un'asta elettronica non può essere riconosciuta come non conforme ai requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta a causa della mancanza di informazioni e documenti elettronici previsti al paragrafo 5 della parte 5 dell'articolo 66 di questa legge federale, come nonché il paragrafo 6 della parte 5 dell'articolo 66 della presente legge federale, ad eccezione del caso di appalti di beni, lavori, servizi per i quali è previsto il divieto previsto dall'articolo 14 della presente legge federale.

(come modificato dalla legge federale del 31 dicembre 2017 N 504-FZ)

8. I risultati dell'esame delle domande di partecipazione a un'asta elettronica sono registrati nel protocollo per riassumere i risultati di tale asta, che è firmato da tutti i membri della commissione d'asta che partecipano all'esame di queste domande, e non successivamente rispetto al giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del protocollo specificato, sono pubblicati dal cliente sulla piattaforma elettronica e nel sistema informativo unificato. Il protocollo specificato deve contenere informazioni su identificazione numero di cinque domande di partecipazione a tale asta (nel caso in cui si decida che cinque domande di partecipazione a tale asta soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta, o in caso di accettazione da parte dell'asta commissione basata sull'esame della seconda parte delle domande di partecipazione a tale asta presentate da tutti i partecipanti a tale asta che vi hanno preso parte, decisioni sulla conformità di più di una domanda di partecipazione a tale asta, ma meno di cinque di queste domande con i requisiti stabiliti), che sono classificati in conformità con la parte 18 dell'articolo 68 di questa legge federale e rispetto al quale è stata presa una decisione sul rispetto dei requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta, o se, sulla base dell'esame della seconda parte delle domande di partecipazione a tale asta, presentate da tutti i partecipanti che vi hanno preso parte, è stata presa una decisione sul rispetto dei requisiti stabiliti per più di una domanda di partecipazione a tale asta, ma meno di cinque dati dell'applicazione, nonché informazioni sulla loro identificazione numeri, una decisione sulla conformità o non conformità delle domande di partecipazione a tale asta con i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo, con la motivazione di tale decisione e indicando le disposizioni della presente legge federale secondo cui il partecipante a tale asta non è conforme, le disposizioni della documentazione relativa a tale asta a cui la domanda di partecipazione non è conforme, le disposizioni della domanda di partecipazione a tale asta che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo, informazioni sulla decisione di ciascun membro della commissione d'asta in relazione a ciascuna domanda di partecipazione a tale asta.

(come modificato dalla legge federale del 31 dicembre 2017 N 504-FZ)

9. Qualsiasi partecipante a un'asta elettronica, ad eccezione dei suoi partecipanti, le cui domande di partecipazione a tale asta hanno ricevuto i primi tre numeri di serie in conformità con il protocollo per riassumere i risultati di tale asta, ha il diritto di ritirarsi una domanda di partecipazione a tale asta inviando una notifica al riguardo all'operatore del sito elettronico, dal momento in cui il protocollo specificato viene pubblicato nel sistema informativo unificato.

(Parte 9 modificata dalla legge federale del 31 dicembre 2017 N 504-FZ)

10. Il partecipante all'asta elettronica che ha offerto il prezzo contrattuale più basso e la cui domanda di partecipazione a tale asta soddisfa i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo è riconosciuto come vincitore di tale asta.

11. Nel caso previsto nella parte 23 dell'articolo 68 della presente legge federale, il vincitore dell'asta elettronica è il partecipante che ha offerto il prezzo più alto per il diritto di concludere un contratto e la cui domanda di partecipazione a tale asta soddisfa i requisiti requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta.

12. Entro un'ora dal momento della pubblicazione sulla piattaforma elettronica e nel sistema informativo unificato del protocollo per il riepilogo dei risultati dell'asta elettronica, l'operatore della piattaforma elettronica invia ai partecipanti a tale asta le seconde parti di cui sono state esaminate le domande di partecipazione e per le quali sono state accettate le domande di partecipazione a tale asta, decisione sul rispetto o il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta, notifiche delle decisioni prese.

13. Se la commissione d'asta decide che tutte le seconde parti delle domande di partecipazione non soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione per l'asta elettronica, o che solo una seconda parte della domanda di partecipazione soddisfa i requisiti specificati, tale un'asta viene riconosciuta come fallita.

Arte. 69,

2. Sulla base dei risultati dell'esame della seconda parte delle domande di partecipazione a un'asta elettronica, la commissione d'asta decide sulla conformità o meno di una domanda di partecipazione a tale asta con i requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta, secondo le modalità e per i motivi previsti dal presente articolo. Per prendere questa decisione, la commissione d'asta prende in considerazione le informazioni sul partecipante a tale asta che ha presentato la presente domanda, contenute nel registro dei partecipanti a tale asta che hanno ricevuto l'accreditamento sulla piattaforma elettronica.

Tribunale arbitrale del territorio di Krasnodar (AC del territorio di Krasnodar)

Commissione) - l'amministrazione del comune distrettuale di Dinskoy durante lo svolgimento di un'asta elettronica aperta: nelle azioni della Commissione industriale unificata dell'amministrazione del comune distrettuale di Dinskaya, una violazione della parte 1, 6 dell'art. 69 Legge federale del 04/05/2013 n. 44-FZ "Sul sistema contrattuale nel campo degli appalti di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze statali e municipali" (di seguito denominata Legge sui contratti...

  • 69 della legge federale del 04/05/2013 n. 44-FZ "Sul sistema contrattuale nel campo degli appalti di beni, lavori, servizi per soddisfare le esigenze statali e municipali". Secondo il punto 3 dell'impugnata...
  • 1. La commissione d'asta esamina la seconda parte delle domande di partecipazione a un'asta elettronica, le informazioni e i documenti elettronici inviati al cliente dall'operatore del sito elettronico ai sensi della parte 19 dell'articolo 68 della presente legge federale, in termini di conformità con i loro requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta.

    2. Sulla base dei risultati dell'esame della seconda parte delle domande di partecipazione a un'asta elettronica, la commissione d'asta decide sulla conformità o meno di una domanda di partecipazione a tale asta con i requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta, secondo le modalità e per i motivi previsti dal presente articolo. Per prendere questa decisione, la commissione d'asta prende in considerazione le informazioni sul partecipante a tale asta che ha presentato la presente domanda, contenute nel registro dei partecipanti a tale asta che hanno ricevuto l'accreditamento sulla piattaforma elettronica.

    3. La commissione d'asta esamina la seconda parte delle domande di partecipazione all'asta elettronica, inviate ai sensi dell'articolo 68, parte 19, della presente legge federale, prima di prendere una decisione sulla conformità di cinque di tali domande con i requisiti stabiliti dalla documentazione per un'asta del genere. Se meno di dieci partecipanti hanno preso parte a tale asta e meno di cinque domande di partecipazione a tale asta soddisfano i requisiti specificati, la commissione d'asta prende in considerazione la seconda parte delle domande di partecipazione a tale asta presentate da tutti i suoi partecipanti che hanno preso parte dentro. L'esame di queste domande inizia con una domanda di partecipazione a tale asta presentata dal partecipante che ha offerto il prezzo contrattuale più basso e viene effettuata tenendo conto della classificazione di tali domande ai sensi della parte 18 dell'articolo 68 della presente legge federale.

    4. Se, ai sensi della parte 3 del presente articolo, non sono state individuate cinque domande di partecipazione ad un'asta elettronica che soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta, su dieci domande di partecipazione alla stessa, precedentemente inviate a il cliente in base ai risultati della classifica, entro un'ora dal momento del ricevimento della corrispondente notifica da parte del cliente, l'operatore del sito elettronico è tenuto a inviare al cliente tutte le seconde parti di queste applicazioni, classificate conformemente alla Parte 18 dell'articolo 68 di questa legge federale, al fine di identificare cinque domande di partecipazione a tale asta che soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo.

    5. Il termine complessivo per l'esame della seconda parte delle domande di partecipazione all'asta elettronica non può superare i tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del protocollo dell'asta elettronica sulla piattaforma elettronica.

    6. Una domanda di partecipazione ad un'asta elettronica è riconosciuta come non conforme ai requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta nei seguenti casi:

    1) mancata fornitura dei documenti e delle informazioni previsti nella parte 11 dell'articolo 24.1, parti 3 e 5 dell'articolo 66 della presente legge federale, non conformità di tali documenti e informazioni con i requisiti stabiliti dalla documentazione relativa a tale asta , la presenza in questi documenti di informazioni inaffidabili sul partecipante a tale asta alla data e al termine per la presentazione delle domande di partecipazione a tale asta;

    2) inosservanza da parte di un partecipante a tale asta dei requisiti stabiliti ai sensi della Parte 1, Parti 1.1, 2 e 2.1 (se tali requisiti esistono) dell'Articolo 31 della presente Legge federale;

    3) previsto da atti normativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge federale.

    7. Non è consentito prendere una decisione sulla non conformità di una domanda di partecipazione ad un'asta elettronica ai requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta per motivi non previsti nella Parte 6 del presente articolo. Una domanda di partecipazione a un'asta elettronica non può essere riconosciuta come non conforme ai requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta a causa della mancanza di informazioni e documenti elettronici previsti al paragrafo 5 della parte 5 dell'articolo 66 di questa legge federale, come nonché il paragrafo 6 della parte 5 dell'articolo 66 della presente legge federale, ad eccezione del caso di appalto di beni, lavori, servizi per i quali è stabilito il divieto di cui all'articolo 14 della presente legge federale.

    8. I risultati dell'esame delle domande di partecipazione a un'asta elettronica sono registrati nel protocollo per riassumere i risultati di tale asta, che è firmato da tutti i membri della commissione d'asta che partecipano all'esame di queste domande, e non successivamente rispetto al giorno lavorativo successivo alla data di sottoscrizione del protocollo specificato, sono pubblicati dal cliente sulla piattaforma elettronica e nel sistema informativo unificato. Il protocollo specificato deve contenere informazioni sui numeri di identificazione di cinque domande di partecipazione a tale asta (nel caso in cui venga presa la decisione che cinque domande di partecipazione a tale asta soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione di tale asta, o in caso di accettazione da parte della commissione d'asta sulla base dell'esame della seconda parte delle domande di partecipazione a tale asta, presentate da tutti i partecipanti a tale asta che vi hanno preso parte, decisioni sulla conformità di più di una domanda di partecipazione partecipazione a tale asta, ma meno di cinque di queste domande con i requisiti stabiliti), che sono classificate ai sensi della parte 18 dell'articolo 68 di questa legge federale e rispetto alle quali è stata presa una decisione sul rispetto dei requisiti stabiliti dalla la documentazione per tale asta, o se, sulla base dell'esame della seconda parte delle domande di partecipazione a tale asta, presentate da tutti i partecipanti che vi hanno preso parte, è stata presa una decisione sul rispetto dei requisiti stabiliti di più più di una domanda di partecipazione a tale asta, ma meno di cinque di queste domande, nonché informazioni sui loro numeri di identificazione, una decisione sulla conformità o non conformità delle domande di partecipazione a tale asta con i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo, con la motivazione di questa decisione e indicando le disposizioni di questa legge federale, che un partecipante a tale asta non rispetta, le disposizioni della documentazione su tale asta, che la domanda di partecipazione ad essa non rispetta rispettare le disposizioni della domanda di partecipazione a tale asta, che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo, informazioni sulla decisione di ciascun membro della commissione d'asta in relazione a ciascuna domanda di partecipazione a tale asta .

    9. Qualsiasi partecipante a un'asta elettronica, ad eccezione dei suoi partecipanti, le cui domande di partecipazione a tale asta hanno ricevuto i primi tre numeri di serie in conformità con il protocollo per riassumere i risultati di tale asta, ha il diritto di ritirarsi una domanda di partecipazione a tale asta inviando una notifica al riguardo all'operatore del sito elettronico, dal momento in cui il protocollo specificato viene pubblicato nel sistema informativo unificato.

    10. Il partecipante all'asta elettronica che ha offerto il prezzo contrattuale più basso e la cui domanda di partecipazione a tale asta soddisfa i requisiti stabiliti dalla documentazione a riguardo è riconosciuto come vincitore di tale asta.

    11. Nel caso previsto nella parte 23 dell'articolo 68 della presente legge federale, il vincitore dell'asta elettronica è il partecipante che ha offerto il prezzo più alto per il diritto di concludere un contratto e la cui domanda di partecipazione a tale asta soddisfa i requisiti requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta.

    12. Entro un'ora dal momento della pubblicazione sulla piattaforma elettronica e nel sistema informativo unificato del protocollo per il riepilogo dei risultati dell'asta elettronica, l'operatore della piattaforma elettronica invia ai partecipanti a tale asta le seconde parti di cui sono state esaminate le domande di partecipazione e per le quali sono state accettate le domande di partecipazione a tale asta, decisione sul rispetto o il mancato rispetto dei requisiti stabiliti dalla documentazione per tale asta, notifiche delle decisioni prese.

    13. Se la commissione d'asta decide che tutte le seconde parti delle domande di partecipazione non soddisfano i requisiti stabiliti dalla documentazione per l'asta elettronica, o che solo una seconda parte della domanda di partecipazione soddisfa i requisiti specificati, tale un'asta viene riconosciuta come fallita.